Il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) è una voce nella bolletta, per i clienti finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici della delibera 333/07 (allegato A) e ARG/elt 33/08 (allegato C)
I requisiti sono stati richiesti dall’Autorità nell’ambito di un programma di miglioramento della qualità e della continuità del Servizio.
Affinché il distributore possa considerare un impianto adeguato è necessario che il cliente in media tensione invii la dichiarazione di adeguatezza (DIDA).
Prima di addentrarci nell’ambito della dichiarazione di adeguatezza per capire in cosa consiste e come ottenerla, scopriamo anche cos’è il CTSm.
Il CTSm (Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato) è una penale in vigore dal 2009 per i clienti MT che, come nel caso del CTS, non hanno adeguato la loro cabina di trasformazione alla normativa CEI-016 o non hanno fatto produrre e inviato la documentazione di adeguamento (DIDA) entro i termini stabiliti (si applica dall’1 settembre 2008 solo a determinati utenti a media tensione).
A quali utenti si applica il CTSm?
Il corrispettivo tariffario specifico maggiorato viene applicato quando:
– con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW, si richiede a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 50 kW complessivi
– con potenza disponibile superiore a 400 kW, richieda a partire dal 1° settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 100 kW complessivi
– richieda, a partire dal 1° settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che determini il superamento dei 400 kW
Le potenze indicate valgono anche in caso di superamenti sistematici dei prelievi di potenza oltre la disponibile (si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell’anno solare), e anche per aumenti di potenza relativi a connessione di impianti di generazione.
Attenzione: Basta che si sia verificata una singola condizione, affinché si rientri nella categoria di utenti soggetta alla penale.
Ricapitolando, il CTS è una penale rivolta ai clienti in media tensione che non hanno adeguato le cabine di trasformazione e che non rientrano in nessuna delle situazioni descritte nell’elenco riguardante il CTSm. Viceversa, appunto, viene applicato il CTSm che, come si può immaginare, è una sanzione più salata.
Che cos’è la “Dichiarazione di adeguatezza” ?
La dichiarazione di adeguatezza è un documento che certifica la rispondenza dell’impianto del cliente in media tensione ai requisiti tecnici fissati dall’Autorità con il comma 39.1 della Delibera 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel.
Non è necessario inviare la dichiarazione solo se la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006.
L’invio della dichiarazione di adeguatezza, e quindi l’eventuale adeguamento dell’impianto in cabina, non sono un obbligo per il cliente in media tensione.
Chi rilascia la “Dichiarazione di adeguatezza” ?
La dichiarazione di adeguatezza deve essere rilasciata da uno di questi soggetti abilitati: responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (“ex Legge 46/90”) per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso; professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico; responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso.
CTS e CTSm sono costi di servizio? Come sapere se li stai pagando?
CTS e CTSm sono delle penali a tutti gli effetti e non – come erroneamente molti credono – dei costi di servizio. Per questo motivo, sono costi elevati ma eliminabili.
Essendo delle penali, non tutti vi sono soggetti. L’unico modo per sapere se li stai pagando è quello di controllare, una a una, le varie bollette dell’energia elettrica ricevute negli ultimi 12 mesi.
Con le nuove regole dell’Autorità, a partire dalla bolletta di gennaio del 2016, un cliente MT non adeguato in solo prelievo o in prelievo ed immissione riceve con periodicità mensile nella bolletta di energia elettrica ogni importo mensile di CTS, pari ad 1/12 dell’importo annuo dovuto.
Con decorrenza 1 gennaio 2016, ai clienti MT in sola immissione viene fatturato, nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, l’importo annuo di CTS dovuto, indicando l’anno cui si riferisce.
L’impresa distributrice, anche tramite il proprio sito internet, ha l’obbligo di:
a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni dei propri impianti di distribuzione AT e MT e lo stato di esercizio del neutro della rete MT;
b) fornire esempi, per casi tipici, di coordinamento tra le protezioni degli utenti MT e le proprie protezioni per reti MT, considerate sia in stato di esercizio con neutro isolato che con neutro compensato;
c) indicare e rendere pubblici i tempi e le modalità di modifica dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le reti MT;
d) fornire calcoli esemplificativi del CTS;
e) dare informazione delle facoltà per gli utenti MT di richiedere all’impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della continuità del servizio e qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità.
QUANTO CI COSTA IL CTS ?
Il valore del CTS è di:
a) 500,00 € per gli utenti MT con PD pari o inferiore a 400 kW;
b) (500+750*[(PD-400)/400]^0,7) € utenti MT con PD superiore a 400 kW e inferiore o uguale a 3.000 kW;
c) 3.280,36 € per utenti MT con PD superiore a 3.000 kW dove PD è il valore massimo tra la potenza disponibile in prelievo e la potenza disponibile in immissione valutate al 1° gennaio dell’anno cui il calcolo del CTS si riferisce.
Per fare un esempio, un impianto di potenza 300kW paga un CTS annuo di 500,00 € e un impianto di potenza 2.000kW paga un CTS annuo di 2.479,26 € (oppure consulta questa tabella).
QUANTO CI COSTA IL CTSM ?
Il CTSm è una maggiorazione della quota CTS, che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti secondo la formula:
CTSm = CTS * (1 + n)
dove n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, l’anno zero è quello in cui si verifica l’aumento che determina il superamento della soglia di 50 kW o di 100 kW), n vale 2 per ilsecondo anno successivo, n vale 3 per il terzo anno e per tutti gli anni successivi.
Ad esempio per un impianto da 300kW il CTSm risulta, a partire dall’anno in cui si sono verificate le condizioni per la sua applicazione:
1.000,00 € per il secondo anno
1.500,00 € per il terzo anno
2.000,00 € per il quarto anno e tutti i successivi.
Quali sono i vantaggi ottenibili dall’adeguamento dell’impianto?
L’adeguamento del punto di consegna, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica sia per il cliente stesso e sia per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti, un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione.
Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e potrebbe ricevere rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dell’Autorità.
Se l’impianto non è adeguato il cliente in media tensione non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni.