Ci sono delle novità in arrivo per le bollette della luce per quanto riguarda il cambio del fornitore e la voltura. Questo per superare i limiti dell’attuale regolazione e per far sì che gli utenti finali possano in contemporanea fare voltura e cambio fornitore. Ma veniamo ai dettagli.
Dal 1° luglio per la fornitura di elettricità si potrà effettuare simultaneamente la voltura, vale a dire il passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o gas, e il cambio fornitore.
È stata l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a stabilire questa novità mediante documento di consultazione 586/2020. In esso si legge l’orientamento dell’Autorità ovvero quello di permettere ai clienti finali, in una sola volta, di effettuare voltura e cambio del fornitore.
I vincoli dell’attuale regolamentazione
Ma cosa succede attualmente? Il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo solo nel caso in cui l’operatore dal quale dipende la fornitura di elettricità abbia rifiutato la richiesta di voltura avanzata dal cliente stesso.
Adesso, invece, l’Arera desidera che il cliente finale (fin dal principio) possa sottoscrivere contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo.
L’obiettivo di luglio 2021 per le bollette della luce
L’obiettivo, quindi, è di prevedere una sola modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del cliente finale sia che venga rivolta all’operatore preesistente sia che venga destinata a un venditore diverso. Il cliente finale, quindi, si dovrà solo preoccupare di scegliere il venditore e l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Gli operatori di mercato e quelli del SII (Sistema Informativo Integrato) una volta ricevuta la richiesta di voltura, invece, dovranno articolare tale processo secondo modalità alternative in base al tipo di contratto richiesto. L’esecuzione del processo di voltura dovrà comunque avvenire entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata dal cliente finale.
Il nodo della morosità del cliente precedente
Nel documento di consultazione 586/2020., l’Autorità sottolinea però la problematicità del caso in cui si registri una morosità del cliente finale preesistente: la controparte commerciale, scrive infatti l’Arera, «potrebbe verosimilmente incontrare maggiori difficoltà nella gestione del recupero dei crediti maturati nei confronti del cliente, non potendo valutare un’eventuale relazione tra il cliente nuovo e il preesistente al fine di attuare eventuali azioni di recupero crediti, fermo restando il principio secondo il quale eventuali debiti del precedente cliente non possano essere attribuiti al nuovo cliente».
Cos’altro c’è da sapere sulle volture gas e/o energia?
È importante a nostro avviso ricordare la differenza tra voltura e subentro, in modo tale da avanzare le richieste corrette al proprio fornitore.
Si parla di subentro quando il contatore è chiuso (non eroga gas e/o energia) e occorre riattivarlo. Si parla di voltura gas e/o energia quando la fornitura è attiva e occorre solo modificare l’intestatario del contratto.
Per la voltura sono inoltre previsti degli oneri di connessione, che remunerano l’attività gestionale del fornitore e del distributore. Tipicamente dunque si assisterà all’addebito di un onere una tantum in bolletta.
Se ti occorre supporto per gestire la voltura gas e/o energia Compila il form qui sotto e inviaci la tua richiesta. Ti posso garantire che un’operazione alquanto semplice come una voltura, a volte può risultare un vero calvario se non hai gli strumenti giusti e il supporto di un consulente specializzato nel settore.
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