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Credito imposta energia elettrica e gas naturale 2022

Con la pubblicazione del cosiddetto decreto aiuti-ter sono stati estesi anche ai mesi di ottobre e novembre 2022, aumentandoli, i crediti d’imposta sull’energia e sul gas. Si riepilogano di seguito le principali novità in materia.

L’art. 1 del DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 ha apportato importanti modifiche ai crediti d’imposta sull’energia e sul gas, in particolare sono state previste le seguenti novità:

  1. estensione dei crediti d’imposta a favore di imprese “energivore” e non energivore” e di imprese “gasivore” e “non gasivore” anche ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  2. aumento al 40% del credito d’imposta sul gas, per i mesi di ottobre e novembre, sia per imprese gasivore sia per imprese non gasivore;
  3. aumento al 40% del credito d’imposta sull’elettricità (sempre per i mesi di ottobre e novembre) con riferimento alle imprese energivore;
  4. aumento al 30% del credito d’imposta sull’elettricità (sempre per i mesi di ottobre e novembre) con riferimento alle imprese non energivore;
  5. il credito d’imposta per le imprese non energivore è riconosciuto, per ottobre e novembre, se le stesse sono dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (anziché 16,5 KW previsto per il secondo e terzo trimestre 2022);
  6. entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito d’imposta maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto;
  7. i crediti d’imposta sull’energia e sul gas relativi al terzo trimestre e ai mesi di ottobre e novembre 2022 dovranno essere utilizzati dalle imprese entro il 31 marzo 2023 (anziché entro il 31.12.2022). Rimane ferma la data del 31.12.2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.

Anche per poter usufruire dei crediti d’imposta di ottobre e novembre 2022 è necessario un incremento superiore al 30% del costo medio dell’elettricità e del gas, in questo caso, nel terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

I crediti d’imposta anche in questo caso potranno essere utilizzati in compensazione sul modello F24 oppure ceduti.

Vale anche in questo caso il discorso che ove l’impresa beneficiaria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, per i mesi di ottobre e novembre valgono esattamente le stesse regole previste per il calcolo dei crediti d’imposta dei primi tre trimestri del 2022.

Per maggiori informazioni contattare Gianluigi Scalise
Tel. mobile  333 4837225 | email g.scalise@scaliseconsulting.com

Le diverse categorie di aziende hanno diritto al credito di imposta se soddisfano determinati requisiti.

A seguito dei primi chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 maggio 2022 n. 13, vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante con utili tabelle riepilogative che forniscono un quadro complessivo delle agevolazioni previste.

1) Imprese energivore: credito d’imposta per energia elettrica

 

Approvvigionamento 

Requisiti soggettivi

Requisito di onerosità 

Agevolazione 

I trimestre 2022 
II trimestre 2022 
III trimestre 2022
Ottobre – Novembre 2022 

Impresa energivora 

Acquista energia elettrica

Opera nei settori indicati dall”Allegato 3 delle linee guida CE
oppure
Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%

Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%

Credito di imposta del 20%  sulla spesa energetica

Credito di imposta del 25%  sulla spesa energetica

Credito di imposta del 25%  sulla spesa energetica
Credito di imposta del 40%  sulla spesa energetica
E’ ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014
Produce e autoconsuma energia elettrica
Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE
oppure
Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%
Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%
Credito di imposta del 25%  sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022
Credito di imposta del 25%  sui kWh prodotti e autoconsumati nel III trimestre 2022, valorizzati al PUN del III trimestre 2022
Credito di imposta del 40%  sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN di Ottobre – Novembre 2022
E’ ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014
Lo Studio Scalise effettuerà verso i propri clienti la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d’imposta spettante. Con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito.

2) Imprese non energivore: credito d’imposta per energia elettrica

 

Approvvigionamento 

Requisiti soggettivi

Requisito di onerosità 

Agevolazione 

I trimestre 2022 
II trimestre 2022 
III trimestre 2022 
Ottobre – Novembre 2022 
Impresa non energivora 
Acquista energia elettrica
 
Dotata di contatore di potenza pari o superiore
a 16,5 kWh
(I-II-III trim. 2022)
a 4,5 KWh
(Ott.-Nov. 2022)
Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%
 
Credito di imposta del 15%* sulla spesa energetica
Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica
Credito di imposta del 30% sulla spesa energetica

Modifiche apportate dal “Decreto Aiuti” pubblicato in G.U.:
* l’aliquota di agevolazione per le aziende non energivore è stata incrementata dal 12% al 15%.

3) Imprese gasivore: credito d’imposta per gas naturale

 

Approvvigionamento 

Requisiti soggettivi

Requisito di onerosità 

Agevolazione 

I trimestre 2022 
II trimestre 2022
III trimestre 2022 
Ottobre – Novembre 2022 
Impresa gasivora
Acquista gas naturale
Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh
Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%
Credito di imposta del 10%*** sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 25%** sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 40% sui consumi non termoelettrici
Modifiche apportate dal “Decreto Aiuti” pubblicato in G.U.:
** l’aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%;
*** Prevista aliquota di agevolazione al 10%.

4) Imprese non gasivore: credito d’imposta per gas naturale

 

Approvvigionamento 

Requisiti soggettivi

Requisito di onerosità 

Agevolazione 

I trimestre 2022 
II trimestre 2022 
III trimestre 2022 
Ottobre – Novembre 2022 
Impresa non gasivora
 Acquista gas naturale
Nessun requisito specifico
Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%
Credito di imposta del 25%** sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici
Credito di imposta del 40% sui consumi non termoelettrici

Modifiche apportate dal “Decreto Aiuti” pubblicato in G.U.:
** l’aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.

1) Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore)

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:

  1.  che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ; 
  2. e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
    • si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. 
    • non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.

2) Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022

L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”:

In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .

Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.

Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 

3) Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022

L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore). 

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 

Nel documento l’Agenzia delle Entrate ha precisato

  1. che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. 
  2. pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” 

4) Cedibilità dei crediti di imposta

Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. 

Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario 
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007. 

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare

  • la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, 
  • unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta. 

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. 

Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Crediti d’imposta imprese energivore e gasivore: i codici tributo per l’F24

Con Risoluzione n 18 del 14 aprile 2022  si procede alla istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. 

Ciò premesso, ricordando che la disciplina di riferimento prevede che i crediti di imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi si procede alla istituzione dei seguenti codici tributo:

  • “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”
  •  “6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”. 
  • “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. 
  • “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-14-aprile-2022

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 3 debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

Inoltre, si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.

 

 

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