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Certificati Bianchi

Certificati Bianchi (TEE)​

Gestione dell’intervento e interfaccia col GSE ai fini dell’ottenimento dell’incentivo. Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica nell’industria. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell’efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali. 

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME. 

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

I SOGGETTI OBBLIGATI
Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “Soggetti obbligati”) e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

  • realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo
  • acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo

OBIETTIVI DI RISPARMIO PER I DISTRIBUTORI:

Per ogni anno d’obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso interventi di efficienza energetica:

2017: 7,14 Milioni di TEP
2018: 8,32 Milioni di TEP
2019: 9,71 Milioni di TEP
2020: 11,19 Milioni di TEP

Gli obiettivi includono gli interventi associati al rilascio dei certificati bianchi spettanti all’energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), gli interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M.106 del 20/05/2015.

I SOGGETTI VOLONTARI

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti volontari, tipicamente le società di servizi energetici (ESCO) o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato.
I soggetti volontari sono tutti gli operatori che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi.

La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica – o meccanica –  e calore. Per le unità di cogenerazione riconosciute CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) è previsto l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, secondo le condizioni e le procedure stabilite dal D.M. 05/09/2011. 

Il GSE riconosce il funzionamento CAR per le unità di cogenerazione che lo richiedono, svolgendo un’attività di verifica e controllo per determinare il numero di TEE cui hanno diritto.

I certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle Regioni) e con l’accesso a: 

  1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  2. contributi in conto interesse;
  3. detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%.
Normativa

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