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Bollette energia e gas, maxi-conguagli addio: prescrizione ridotta a 2 anni

Nel mercato energetico sono all’ordine del giorno casi in cui vengono recapitate fatture di gas e di luce, a volta anche di importi elevati, a causa di conguagli che risalgono a molti anni addietro; i conguagli possono essere dovuti nell’ordine all’inadempimento della società di distribuzione, del fornitore o in ultimo del cliente finale stesso.

Dopo un certo termine, sia quelle ‘ordinarie’ che i conguagli, cadono in prescrizione come tutti gli altri debiti. Insomma l’utente non può essere perseguitato a vita dalla società fornitrice.

Spesso le bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento a dei consumi presunti dalle società erogatrici, che periodicamente verificano la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato.

Se il consumo reale è differente da quello addebitato, sia in eccesso che in difetto, si procede al conguaglio.

Poiché l’importo da pagare in bolletta viene calcolato dalla società e non dal cliente, non avendo questo alcuna colpa nel caso in cui la società erogatrice abbia stimato dei consumi minori rispetto a quelli reali, la legge prevede una prescrizione breve per il conguaglio, rispetto ai dieci della prescrizione ordinaria.

Ma quando cadono in prescrizione le bollette?

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.

Bollette dell’energia elettrica: a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi una bolletta di dicembre 2017 si prescrive dopo il dicembre 2022); invece le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni.

Bollette del gas: a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni.

Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020. Le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio

Attenzione, La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

Da quando inizia a decorrere la prescrizione breve?

Non corrisponde certamente al vero, come sostenuto da alcuni spregiudicati fornitori, che la prescrizione decorre dal momento in cui è emessa la fattura di conguaglio, con ciò spostando a loro piacimento il termine da cui decorre la prescrizione e consentendo così di richiedere i conguagli anche dopo dieci o più anni.  In realtà, sulla base dei principi generali, si evidenzia che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, in altre parole dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il momento in cui, rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.

Per avere, quindi, certezza sulla data da cui far decorrere la prescrizione è necessario individuare, considerando la periodicità sopra indicata, il giorno entro il quale il gestore, per il tramite del distributore, avrebbe dovuto compiere la lettura del contatore.

Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. È quanto ha stabilito la delibera 569/2018/R/com, che si inserisce nel procedimento di attuazione delle misure introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), nell’ambito del quale sono già state adottate le delibere 97/2018/R/com e 264/2018/R/com in vigore dalla scorsa primavera.

 

Come tutelarsi da bollette cadute in prescrizione?

In tal caso, di fronte cioè a una bolletta per consumi anteriori di oltre due anni, occorre scrivere alla società fornitrice facendo rilevare la decorrenza dei termini. Lo si può fare anche senza avvocato inviando una raccomandata oppure una email di posta elettronica certificata (pec), direttamente alla sede legale del fornitore. La missiva dovrà contenere tutti i dati identificativi del cliente, assieme al codice POD, oltre ai motivi della contestazione e all’avvenuto decorso dei 2 anni.

E’ importante quindi, conoscere i propri diritti e sapere che le bollette di luce e gas scadute da più di 2 anni, non devono essere pagate. Ricordiamo che quando l’importo della bolletta è elevato, puoi sempre richiedere la rateizzazione della stessa al tuo fornitore.

Come possiamo aiutarti a risolvere un problema di maxi-conguaglio?

Puoi rivolgerti ai nostri uffici di consulenza per una valutazione della problematica da parte di un consulente energetico.

Compila il form e inviaci la tua richiesta. Oppure Contattaci 333 483 7225

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