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Agevolazioni fiscali su energia elettrica per le PMI

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Energia

Agevolazioni fiscali energia elettrica

Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
    1.    L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
    2.    L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo.
L’IVA, stabilita con il D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). 
Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

Agevolazione

Regimi iva

Fornitura di energia elettrica
a)    Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72):

  • per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
  • per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
  • per l’attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
  • per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.

Quali sono le imprese manifatturiere?

Una società per definirsi manifatturiera deve svolgere un’attività che rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988.

Se l’attività non è classificabile nei gruppi citati si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (che si può trovare sul sito www.istat.it).

In relazione a questa classificazione ATECO 2007 un’impresa con “attività manifatturiera” rientra nella sezione C.

Per sapere se l’azienda appartiene alla classe C, verificare il certificato camerale. Ne fanno parte industrie di ogni genere. A titolo esemplificativo potremmo parlare di tutte quelle attività che riguardano:

  • industrie alimentari e di bevande;
  • industria del tabacco e tessili;
  • fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • confezionamento prodotti di abbigliamento;
  • industria del legno, dai prodotti in legno e sughero, fino alla fabbricazione della carta e stampa di supporti registrati;
  • fabbricazione di coke e prodotti derivato dal petrolio;
  • fabbricazione di prodotti chimici;
  • fabbricazione di prodotti farmaceutici;
  • fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
  • industrie metallurgiche;
  • fabbricazione di prodotti di elettronica e ottica, oltre a computer, apparecchi elettromedicali e di misurazione;
  • fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto.
Esenzioni

Regimi iva

b)    Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore.
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).
Esenzioni

Regimi accise

a)    Esenti da Accisa

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
  • alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

b)    Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici. 

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell’Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Richiesta

Come fare la richiesta per le agevolazioni sull’energia elettrica?

Lo Studio Scalise è in grado di fornirti tutta la consulenza e l’assistenza per la presentazione della dichiarazione. Per le imprese che hanno diritto all’esclusione offriamo assistenza per il recupero retroattivo fino a 24 mesi qualsiasi sia il fornitore precedente.